L’articolo 343 del Codice Civile disciplina l’istituto della tutela dei minori, prevedendo le condizioni e le modalità con cui viene nominato un tutore per il minore privo della responsabilità genitoriale. Questa norma è di fondamentale importanza per garantire la protezione e il benessere dei minori in situazioni di assenza o incapacità dei genitori.

1. Nomina del Tutore

Secondo l’articolo 343 del Codice Civile, la tutela si apre quando entrambi i genitori di un minore sono deceduti o dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale. In questi casi, il giudice tutelare provvede alla nomina di un tutore che assuma il compito di rappresentare legalmente il minore e amministrarne i beni.

La scelta del tutore avviene tenendo conto dell’interesse del minore, privilegiando, ove possibile, parenti prossimi o persone con un legame affettivo stabile con il minore.

2. Funzioni del Tutore

Il tutore ha il compito di:

  • Rappresentare il minore in tutti gli atti di natura giuridica e amministrativa;

  • Gestire il patrimonio del minore, garantendo la conservazione e la valorizzazione dei suoi beni;

  • Assicurare il benessere psico-fisico ed educativo del minore, in conformità alle sue esigenze e aspirazioni;

  • Presentare periodicamente rendiconti al giudice tutelare in merito alla gestione della tutela.

3. Controllo del Giudice Tutelare

Il tutore non agisce in autonomia assoluta, ma sotto la vigilanza del giudice tutelare, che verifica la corretta gestione della tutela e può intervenire in caso di inadempienze o comportamenti non idonei. Inoltre, per determinati atti di particolare rilevanza, come la vendita di beni immobili del minore, è necessaria un’apposita autorizzazione del giudice.

4. Cessazione della Tutela

La tutela cessa al raggiungimento della maggiore età del minore o nel caso in cui siano ripristinate le condizioni per l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di uno dei genitori. In alcuni casi, il minore può essere emancipato prima del compimento del diciottesimo anno di età, ponendo fine al regime di tutela.

L’istituto della tutela disciplinato dall’articolo 343 del Codice Civile rappresenta una garanzia fondamentale per i minori privi di responsabilità genitoriale. Attraverso la nomina di un tutore e il controllo del giudice tutelare, si assicura la protezione dei diritti e degli interessi del minore, consentendogli di crescere in un ambiente sicuro e adeguato alle sue necessità.

 

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