L’articolo 191 del Codice di Procedura Civile disciplina la nomina del consulente tecnico d’ufficio (CTU) da parte del giudice, evidenziando il ruolo centrale della consulenza tecnica nei procedimenti in cui sia necessaria una valutazione specialistica per risolvere questioni di carattere tecnico.
1. Il Contenuto dell’Articolo 191 c.p.c.
L’articolo 191 stabilisce che il giudice, quando la controversia richiede conoscenze specifiche in ambiti tecnici, può disporre una consulenza tecnica nominando un esperto. Tale nomina avviene mediante ordinanza motivata, con la quale il giudice individua:
L’ambito di indagine affidato al CTU;
Il quesito tecnico da risolvere;
Eventuali limiti o specifiche istruzioni per lo svolgimento dell’incarico.
La consulenza può riguardare sia aspetti di accertamento di fatti (ad esempio, danni, vizi di costruzione, perizie mediche) sia elementi valutativi di natura tecnica.
2. La Natura della Consulenza Tecnica
La dottrina distingue tra consulenza tecnica percipiente e consulenza tecnica deducente:
La consulenza percipiente ha valore probatorio, poiché il CTU accerta fatti che il giudice non sarebbe in grado di appurare autonomamente.
La consulenza deducente fornisce invece un parere su elementi già acquisiti nel processo, aiutando il giudice nella loro valutazione.
Secondo la giurisprudenza (Cass., Sez. Unite, n. 3086/2013), la consulenza tecnica non può mai sostituire l’attività probatoria delle parti, ma deve servire come strumento ausiliario del giudice.
3. La Nomina del CTU: Criteri e Procedura
La nomina del CTU segue una procedura rigorosa, che garantisce imparzialità e trasparenza:
Il giudice sceglie il consulente da un albo di esperti istituito presso il tribunale.
Le parti possono indicare nominativi di esperti idonei e proporre quesiti tecnici specifici.
Il consulente designato deve prestare giuramento, impegnandosi a svolgere l’incarico con imparzialità e professionalità.
4. Profili di Dottrina e Giurisprudenza
Secondo autorevole dottrina (Mandrioli, “Diritto processuale civile”), la consulenza tecnica non può supplire alle carenze probatorie delle parti, ma può fornire chiarimenti essenziali su questioni complesse.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito più volte che:
Il giudice non può affidarsi in modo acritico alle conclusioni del CTU, ma deve valutare criticamente la relazione (Cass. Civ., n. 13533/2014).
La mancata motivazione sulla scelta di un CTU, o il rifiuto immotivato di una nuova consulenza, può costituire motivo di impugnazione (Cass. Civ., n. 20891/2020).
Se il CTU si pronuncia su questioni giuridiche, la sua consulenza è nulla, poiché l’interpretazione del diritto spetta esclusivamente al giudice (Cass. Civ., n. 1439/2017).
5. Conclusioni
L’articolo 191 c.p.c. rappresenta una garanzia di rigorosità e imparzialità nella nomina del CTU, assicurando che la consulenza tecnica sia uno strumento di supporto alla decisione giudiziale e non di sostituzione della prova. Tuttavia, è fondamentale che il giudice utilizzi la consulenza con spirito critico, senza delegare acriticamente la valutazione della controversia al consulente.
Bibliografia:
Mandrioli, “Diritto processuale civile”, Giuffrè, Milano.
Proto Pisani, “Lezioni di diritto processuale civile”, Cedam.
Cassazione Civile, sentenze n. 13533/2014, n. 20891/2020, n. 1439/2017.

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