L’Articolo 194 del Codice di Procedura Civile (CPC) disciplina le modalità operative del consulente tecnico d’ufficio (CTU) durante lo svolgimento del proprio incarico. Questa norma stabilisce i limiti e i poteri del consulente, garantendo che l’attività peritale si svolga con rigore, trasparenza e nel rispetto del contraddittorio tra le parti.

Il testo dell’Articolo 194 CPC

L’Articolo 194 CPC prevede che:

“Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice, sentite le parti quando occorre e servendosi, se del caso, di ausiliari. Può essere autorizzato dal giudice ad assumere informazioni presso terzi. Deve, inoltre, chiedere al giudice istruttore i mezzi per eseguire l’incarico, quando occorra.”

Le funzioni del consulente tecnico d’ufficio

L’attività del CTU è volta a fornire al giudice una valutazione tecnica utile per la decisione della causa. Il consulente non sostituisce il giudice, ma lo assiste nel comprendere aspetti tecnici complessi che possono essere determinanti per la risoluzione della controversia.

Le principali funzioni del CTU ai sensi dell’Articolo 194 CPC sono:

  • Eseguire le indagini richieste dal giudice: il consulente deve limitarsi ai quesiti posti dal giudice nell’ordinanza di nomina.

  • Sentire le parti se necessario: il CTU può raccogliere osservazioni dalle parti, ma senza sostituirsi al giudice nel valutare il merito della causa.

  • Avvalersi di ausiliari: se la complessità dell’incarico lo richiede, il consulente può farsi assistere da esperti di settori specifici.

  • Richiedere autorizzazione per assumere informazioni presso terzi: in alcuni casi, il giudice può consentire al CTU di raccogliere dati o documenti da soggetti estranei alla causa.

  • Chiedere al giudice istruttore i mezzi necessari per eseguire l’incarico: se il consulente ha bisogno di ulteriori strumenti per svolgere il proprio lavoro, deve farne richiesta al giudice.

Il principio del contraddittorio nell’attività del CTU

Uno degli aspetti più rilevanti dell’Articolo 194 CPC è il rispetto del principio del contraddittorio. Il consulente, durante lo svolgimento delle operazioni peritali, deve garantire che entrambe le parti abbiano la possibilità di partecipare e di presentare osservazioni. In questo modo si evita qualsiasi forma di parzialità e si assicura la correttezza della consulenza tecnica.

L’Articolo 194 del Codice di Procedura Civile definisce il quadro normativo entro cui il consulente tecnico d’ufficio deve operare. L’attività del CTU è fondamentale per supportare il giudice nelle decisioni che richiedono competenze specialistiche. Tuttavia, il consulente deve agire nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, garantendo il contraddittorio e mantenendo un approccio imparziale e rigoroso nell’esecuzione dell’incarico.

 

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