L’ordinamento giuridico italiano prevede diverse misure di protezione per le persone che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi. Tra queste, le principali sono l’amministrazione di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione.
Amministrazione di Sostegno
L’amministrazione di sostegno è stata introdotta con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 ed è volta a tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, fornendo loro un supporto proporzionato alle esigenze specifiche.
Caratteristiche principali:
Il beneficiario conserva la capacità di agire, salvo le limitazioni stabilite dal giudice tutelare.
L’amministratore di sostegno (ADS) viene nominato dal giudice tutelare con decreto motivato.
Il giudice stabilisce quali atti l’ADS può compiere in nome e per conto del beneficiario e quali atti richiedono il consenso del beneficiario.
La misura è flessibile e modulabile in base alle necessità della persona interessata.
Chi può richiederla?
Il diretto interessato.
I familiari fino al quarto grado.
Il pubblico ministero o i servizi sociali.
Interdizione
L’interdizione è una misura più restrittiva rispetto all’amministrazione di sostegno ed è disciplinata dal Codice Civile (artt. 414-432 c.c.). Viene applicata nei casi in cui una persona sia affetta da un’infermità di mente di natura permanente e non sia in grado di provvedere ai propri interessi.
Caratteristiche principali:
Il soggetto interdetto perde totalmente la capacità di agire.
Viene nominato un tutore che gestisce tutti gli aspetti patrimoniali e personali della persona interdetta.
L’interdizione è disposta dal Tribunale con una sentenza dopo un processo che prevede accertamenti medici e audizioni.
Il tutore deve agire nel miglior interesse dell’interdetto e riferire periodicamente al giudice tutelare.
Chi può richiederla?
I familiari.
Il pubblico ministero.
I servizi sociali.
Inabilitazione
L’inabilitazione è una misura intermedia tra l’amministrazione di sostegno e l’interdizione, prevista dagli artt. 415-432 del Codice Civile. Si applica a persone che, pur essendo parzialmente capaci di intendere e di volere, necessitano di una tutela per atti di particolare rilevanza economica.
Caratteristiche principali:
L’inabilitato conserva la capacità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
Per gli atti di straordinaria amministrazione (come vendere beni immobili o accendere mutui) è necessaria l’assistenza di un curatore.
La procedura viene avviata davanti al Tribunale e richiede un accertamento medico.
Chi può richiederla?
Il diretto interessato.
I familiari.
Il pubblico ministero.
Conclusione
L’amministrazione di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione sono strumenti giuridici fondamentali per garantire la protezione delle persone fragili. Tuttavia, la tendenza attuale è quella di privilegiare l’amministrazione di sostegno, essendo più flessibile e meno invasiva rispetto alle altre misure, che vengono applicate solo nei casi più gravi. Per scegliere la soluzione più adeguata, è sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia o ai servizi sociali competenti.

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