L’ordinamento giuridico italiano prevede diverse misure di protezione per le persone che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi. Tra queste, le principali sono l’amministrazione di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione.

Amministrazione di Sostegno

L’amministrazione di sostegno è stata introdotta con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 ed è volta a tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, fornendo loro un supporto proporzionato alle esigenze specifiche.

Caratteristiche principali:

  • Il beneficiario conserva la capacità di agire, salvo le limitazioni stabilite dal giudice tutelare.

  • L’amministratore di sostegno (ADS) viene nominato dal giudice tutelare con decreto motivato.

  • Il giudice stabilisce quali atti l’ADS può compiere in nome e per conto del beneficiario e quali atti richiedono il consenso del beneficiario.

  • La misura è flessibile e modulabile in base alle necessità della persona interessata.

Chi può richiederla?

  • Il diretto interessato.

  • I familiari fino al quarto grado.

  • Il pubblico ministero o i servizi sociali.

Interdizione

L’interdizione è una misura più restrittiva rispetto all’amministrazione di sostegno ed è disciplinata dal Codice Civile (artt. 414-432 c.c.). Viene applicata nei casi in cui una persona sia affetta da un’infermità di mente di natura permanente e non sia in grado di provvedere ai propri interessi.

Caratteristiche principali:

  • Il soggetto interdetto perde totalmente la capacità di agire.

  • Viene nominato un tutore che gestisce tutti gli aspetti patrimoniali e personali della persona interdetta.

  • L’interdizione è disposta dal Tribunale con una sentenza dopo un processo che prevede accertamenti medici e audizioni.

  • Il tutore deve agire nel miglior interesse dell’interdetto e riferire periodicamente al giudice tutelare.

Chi può richiederla?

  • I familiari.

  • Il pubblico ministero.

  • I servizi sociali.

Inabilitazione

L’inabilitazione è una misura intermedia tra l’amministrazione di sostegno e l’interdizione, prevista dagli artt. 415-432 del Codice Civile. Si applica a persone che, pur essendo parzialmente capaci di intendere e di volere, necessitano di una tutela per atti di particolare rilevanza economica.

Caratteristiche principali:

  • L’inabilitato conserva la capacità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

  • Per gli atti di straordinaria amministrazione (come vendere beni immobili o accendere mutui) è necessaria l’assistenza di un curatore.

  • La procedura viene avviata davanti al Tribunale e richiede un accertamento medico.

Chi può richiederla?

  • Il diretto interessato.

  • I familiari.

  • Il pubblico ministero.

Conclusione

L’amministrazione di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione sono strumenti giuridici fondamentali per garantire la protezione delle persone fragili. Tuttavia, la tendenza attuale è quella di privilegiare l’amministrazione di sostegno, essendo più flessibile e meno invasiva rispetto alle altre misure, che vengono applicate solo nei casi più gravi. Per scegliere la soluzione più adeguata, è sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia o ai servizi sociali competenti.

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