L’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) disciplinato dall’art. 696 bis del Codice di Procedura Civile rappresenta uno strumento fondamentale per la risoluzione alternativa delle controversie, particolarmente utile nei casi in cui sia necessario ottenere una consulenza tecnica prima di avviare un giudizio ordinario.
Cos’è l’Accertamento Tecnico Preventivo?
L’ATP ex art. 696 bis c.p.c. è un procedimento volto ad acquisire, in via preventiva, una valutazione tecnica su una questione controversa, con lo scopo di favorire una soluzione stragiudiziale della lite. Questo strumento si distingue dall’Accertamento Tecnico Preventivo ordinario (art. 696 c.p.c.), il cui scopo principale è la conservazione delle prove.
Ambito di Applicazione
L’ATP ex art. 696 bis c.p.c. trova applicazione in controversie riguardanti:
responsabilità professionale (medica, ingegneristica, ecc.);
vizi e difetti in ambito edilizio;
valutazioni economiche in ambito assicurativo e bancario;
quantificazione di danni e responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Procedura di Attivazione
Per richiedere un Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c., la parte interessata deve presentare un’istanza al Tribunale competente, specificando:
l’oggetto della controversia;
la necessità di una consulenza tecnica preventiva;
la possibilità di favorire una conciliazione sulla base degli accertamenti tecnici.
Il giudice, verificata l’ammissibilità dell’istanza, nomina un consulente tecnico d’ufficio (CTU), il quale procede agli accertamenti richiesti. Le parti possono partecipare al procedimento con i propri consulenti tecnici di parte (CTP).
Collegamento con l’art. 669 c.p.c.
L’ATP ex art. 696 bis c.p.c. può essere ricondotto alla disciplina generale dei procedimenti cautelari prevista dall’art. 669 c.p.c., che regola le misure urgenti in attesa della definizione del giudizio principale. In particolare, sebbene l’ATP non rientri tra i provvedimenti cautelari tipici, esso condivide con questi ultimi la finalità di prevenire un danno o di accertare una situazione di fatto in modo tempestivo, garantendo così una maggiore tutela alle parti coinvolte.
Vantaggi dell’ATP ex art. 696 bis c.p.c.
L’utilizzo di questo strumento offre numerosi vantaggi, tra cui:
Riduzione dei tempi processuali: consente di ottenere una valutazione tecnica senza dover affrontare un lungo giudizio ordinario;
Possibilità di conciliazione: le parti possono raggiungere un accordo sulla base della consulenza tecnica, evitando il contenzioso giudiziario;
Maggior certezza giuridica: il giudice del futuro eventuale processo potrà tenere conto degli accertamenti già svolti, riducendo il margine di incertezza.
L’Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. si rivela uno strumento efficace per agevolare la risoluzione delle controversie tecniche e per garantire maggiore efficienza al sistema giudiziario. La sua corretta applicazione può portare a soluzioni rapide e condivise, evitando il ricorso a lunghi e costosi procedimenti giudiziari.

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